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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione degli accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972)
Legge 7 giugno 1975, n. 477
- Aggiornato al
- 24 settembre 1975
- Articoli
- 37
- Versioni storiche
- 134
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato…
- Art. 2Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel…
- Art. 3Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto, a mezzo delle…
- Art. 4I certificati di navigabilita'. I brevetti di attitudine e le licenze rilasciati o resi…
- Art. 5a) Gli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente, che assicurino…
- Art. 6L'impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti potra' mantenere sul territorio…
- Art. 7Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dall'altra Parte contraente il…
- Art. 8Le imprese designate dalle Parti contraenti per l'esercizio dei servizi convenuti, devono…
- Art. 9Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti, devono essere fissate a dei tassi…
- Art. 10Ove una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare alcune disposizioni del…
- Art. 11Nel caso sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o…
- Art. 12Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei, e tale…
- Art. 13Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento notificare all'altra Parte contraente il…
- Art. 14Il presente accordo ed i suoi emendamenti saranno registrati presso il consiglio…
- Art. 15Il presente accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore dopo lo scambio degli…
- Art. 16Le compagnie aeree designate segnaleranno alle autorita' aeronautiche delle due Parti…
- Art. 17Le due Parti contraenti hanno convenuto di consultarsi tutte le volte che sara'…
- Art. 18Le tariffe da applicare ai servizi concordati che fanno servizio sulle rotte della Costa…
- Art. 19Ciascuna Parte contraente concede alla compagnia aerea designata dall'altra Parte…
- Art. 20Il presente accordo ed il suo allegato saranno trasmessi all'Organizzazione…
- Art. 21Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si…
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato…
- Art. iiArticolo II. 1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti…
- Art. iiiArticolo III. 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto…
- Art. ivArticolo IV. 1. Gli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalla impresa…
- Art. vArticolo V. Ciascuna impresa designata e' autorizzata su basi di reciprocita' a mantenere…
- Art. viArticolo VI. Ciascuna Parte contraente si impegna a concedere all'altra Parte il libero…
- Art. viiArticolo VII. 1. Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente relativi all'arrivo o…
- Art. viiiArticolo VIII. 1. Le tariffe che l'impresa designata di una Parte contraente deve…
- Art. ixArticolo IX. Le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno fra loro…
- Art. xArticolo X. I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze…
- Art. xiArticolo XI. 1. In caso di controversia che abbia a sorgere tra le Parti contraenti circa…
- Art. xiiArticolo XII. 1. Se una delle due Parti contraenti ritiene opportuno modificare le…
- Art. xiiiArticolo XIII. Il presente accordo ed ogni emendamento ad esso in base al precedente…
- Art. xivArticolo XIV. Ciascuna Parte contraente puo' notificare in ogni momento all'altra Parte…
- Art. xvArticolo XV. Il presente accordo entrera' in vigore alla data dello scambio di note…
- Art. xviArticolo XVI. Il presente accordo entrera' in vigore nel quindicesimo giorno successivo…
