1. Le tariffe di ciascun servizio concordato saranno fissate a dei tassi ragionevoli prendendo in considerazione tutti gli elementi determinanti, comprendenti il costo d'esercizio, un ragionevole utile, le caratteristiche di ciascun servizio e, eventualmente, le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo operanti su tutto G parte dello stesso percorso. 2. Le tariffe saranno fissate, ove possibile, per accordo diretto tra le imprese designate dopo consultazioni, se necessario, con altre imprese di trasporto aereo che operino su tutto o parte dello stesso percorso. Questo accordo sara' realizzato nel quadro dell'Associazione del trasporto aereo internazionale e secondo le regole stabilite da tale Associazione. 3. Le tariffe cosi' determinate saranno sottoposte alla approvazione delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno trenta giorni (30) prima della data prevista per la loro entrata in vigore, tale termine potra' essere ridotto in casi speciali sotto riserva dell'accordo di tali autorita'. 4. Qualora le imprese di trasporto aereo designate non riescano a concordare la determinazione di una tariffa conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2 o se una delle Parti contraenti manifesti il proprio disaccordo sulla tariffa che le sia stata sottoposta conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 3, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti cercheranno di raggiungere un regolamento. 5. In ultima istanza verra' fatto ricorso all'arbitrato previsto dall'articolo 9 del presente accordo. Fintantoche' la sentenza arbitrale non sia stata emessa, la Parte contraente che abbia fatto conoscere il proprio disaccordo avra' il diritto di esigere dall'altra Parte contraente il mantenimento delle tariffe precedentemente in vigore.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art18 · fonte del testo

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