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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971
Legge 16 luglio 1974, n. 426
- Aggiornato al
- 18 settembre 1974
- Articoli
- 37
- Versioni storiche
- 54
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua…
- Art. 2(1) Ogni Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel…
- Art. 3(1) Ogni Parte contraente ha facolta' di indicare per iscritto all'altra Parte contraente…
- Art. 4(1) Gli aeromobili impegnati in servizi internazionali per conto di una impresa designata…
- Art. 5I passeggeri, il bagaglio e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte…
- Art. 6(1) Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente che regolano l'ingresso e la…
- Art. 7(1) I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di idoneita' e i brevetti…
- Art. 8(1) Deve esserci una giusta ed equa possibilita' per le imprese di entrambe le Parti…
- Art. 9L'impresa designata di una Parte contraente puo' effettuare un cambiamento di capacita'…
- Art. 10(1) Le tariffe per ogni servizio convenuto devono essere fissate a livelli ragionevoli…
- Art. 11(1) Ogni Parte contraente accorda all'impresa designata dell'altra Parte contraente il…
- Art. 12Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniscono alle autorita'…
- Art. 13Regolari e frequenti consultazioni devono aver luogo fra le autorita' aeronautiche delle…
- Art. 14(1) Nel caso in cui sorga una controversia tra le Parti contraenti circa…
- Art. 15(1) Se ciascuna delle due Parti contraenti ritiene opportuno modificare le clausole del…
- Art. 16Ciascuna Parte contraente puo' notificare in ogni momento all'altra se desidera porre…
- Art. 17Il presente accordo e' soggetto all'adempimento delle formalita' costituzionali di ogni…
- Art. iACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA SUI SERVIZI…
- Art. iiArticolo II. 1. - Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti…
- Art. iiiArticolo III. 1. - Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto…
- Art. ivArticolo IV. 1. - Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di revocare il permesso…
- Art. vArticolo V. 1. - Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente, relativi…
- Art. viArticolo VI. 1. - I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze…
- Art. viiArticolo VII. Ciascuna Parte contraente puo' imporre o permettere che siano imposti…
- Art. viiiArticolo VIII. 1. - Agli aeromobili dell'impresa designata da ciascuna Parte contraente…
- Art. ixArticolo IX. 1. - Vi sara' pari ed equa possibilita' per le imprese designate di entrambe…
- Art. xArticolo X. 1. - I servizi convenuti operati dalle imprese designate delle due Parti…
- Art. xiArticolo XI. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle autorita'…
- Art. xiiArticolo XII. 1. - Ai fini dei successivi paragrafi, il termine "tariffa" significa i…
- Art. xiiiArticolo XIII. Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte…
- Art. xivArticolo XIV. 1. - In uno spirito di stretta cooperazione, le autorita' aeronautiche…
- Art. xvArticolo XV. 1. - Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche…
- Art. xviArticolo XVI. 1. - Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti relativa…
- Art. xviiArticolo XVII. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui…
- Art. xviiiArticolo XVIII. 1. - Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento notificare all'altra…
- Art. xixArticolo XIX. Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verra' registrato…
- Art. xxArticolo XX. Il presente accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo…
