[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato.

[3]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA MALGASCIA SUI TRASPORTI AEREI

[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA MALGASCIA desiderando di favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra l'Italia ed il Madagascar e di perseguire, nel miglior modo possibile, la cooperazione internazionale in tale campo, desiderando di applicare a tali trasporti i principi e le disposizioni della convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1.

[6]Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato:

  • 1)il termine "convenzione" indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, nonche' ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di detta convenzione ed ogni emendamento degli allegati o della convenzione adottato in base agli articoli 90 e 94 della suddetta convenzione, se i detti emendamenti ed allegati sono stati adottati dalle due Parti contraenti;
  • 2)l'espressione"autorita' aeronautiche" indica nei confronti dell'Italia il "Ministero dei trasporti e della aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile", e nei confronti del Madagascar il "Ministero degli impianti e delle comunicazioni, Direzione generale degli impianti e dell'aeronautica", od ogni altra persona od ente che sia abilitato da una delle Parti contraenti ad assicurare una qualsiasi delle funzioni attualmente svolte dalle precitate autorita';
  • 3)l'espressione "impresa designata" indica la compagnia di trasporto aereo che una Parte contraente avra' designato mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 3 del presente accordo per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate;
  • 4)le espressioni "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo non commerciale", hanno rispettivamente i significati che sono loro attribuiti negli articoli 2 e 96 della convenzione.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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