[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA SUI SERVIZI AEREI.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DI GIAMAICA (d'ora innanzi denominati "Parti contraenti") avendo ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I.

[4]Ai fini del presente accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: 1. - Il termine "la convenzione" significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 di essa, a condizione che tali annessi ed emendamenti siano in vigore per entrambe le Parti contraenti o siano stati da esse ratificati; 2. - il termine "autorita' aeronautiche" significa, nel caso dell'Italia il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile, e, nel caso della Giamaica, il Ministero responsabile per l'aviazione civile, l'Air Transport Licensing Board, o, in entrambi i casi, ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita'; 3. - il termine "impresa designata" significa una impresa designata ed autorizzata a norma dell'articolo III del presente accordo; 4. - il termine "territorio", in relazione a uno Stato, significa le aree di territorio e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto la sovranita', protettorato o amministrazione fiduciaria di quello Stato; 5. - il termine "servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo regolare effettuato per mezzo di aeromobili per il pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci; 6. - il termine "servizio aereo internazionale" significa un servizio aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di piu' di uno Stato; 7. - il termine "impresa" significa qualsiasi impresa di trasporto aereo che offra oppure operi un servizio aereo internazionale; e 8. - il termine "fermata per scopi non di traffico" significa l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo diverso da quello di imbarcare o sbarcare passeggeri, merci o posta.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~arti · fonte del testo

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