[1]Articolo VIII.

[2]1. - Agli aeromobili dell'impresa designata da ciascuna Parte contraente, che effettuano servizi di trasporto aereo regolati dal presente accordo, sara' consentito l'accesso e la partenza dai territori dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa. 2. - Ciascuna Parte contraente, su basi di stretta reciprocita', garantira' la totale esenzione all'impresa designata dall'altra Parte contraente dalle restrizioni alla importazione e dal pagamento di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro diritto o tassa gravante sui carburanti, lubrificanti, scorte tecniche di consumo, parti di ricambio (ivi compresi i motori), dotazioni normali di bordo, provviste di bordo ed altri prodotti destinati all'esclusivo uso degli aeromobili che la detta impresa impiega nei servizi di trasporto aereo previsti dal presente accordo. Tali esenzioni doganali e fiscali si applicheranno ai materiali:

  • a)introdotti nei territori di una Parte contraente e destinati ad essere impiegati a bordo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente;
  • b)esistenti a bordo degli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente all'arrivo e alla partenza dai territori dell'altra Parte contraente;
  • c)presi a bordo degli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente nei territori della altra Parte contraente e destinati ad esclusivo uso dei suddetti aeromobili. 3. - I materiali ammessi a fruire delle agevolazioni doganali e fiscali previste dal precedente paragrafo potranno essere impiegati o consumati anche nel corso dei voli sui territori della Parte contraente che ha concesso le dette agevolazioni, ma non potranno essere utilizzati per usi diversi dai servizi di trasporto aereo. Essi dovranno essere riesportati nei casi in cui non siano impiegati per i suddetti servizi a meno che non vengano dati in affitto o ceduti ad altra impresa di trasporto aereo fruente delle stesse agevolazioni o sia loro concesso lo svincolo doganale (nazionalizzazione), secondo le disposizioni vigenti nei territori della suddetta Parte contraente. In attesa del loro impiego, consumo o altra destinazione, tali materiali resteranno sotto il controllo doganale. 4. - Le agevolazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno applicate nella maggiore misura possibile e in ogni caso nei limiti consentiti dalle disposizioni nazionali, ai materiali costituenti attrezzatura tecnica al suolo, introdotti nel territorio di una Parte contraente per il servizio di assistenza agli aeromobili appartenenti all'impresa designata dell'altra Parte contraente. 5. - Le agevolazioni previste dal presente articolo si intendono subordinate alla osservanza delle procedure normalmente in vigore nei territori della Parte contraente che le concede e non si estendono agli oneri relativi alla prestazione di servizi.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artviii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari