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Miscellanea
Allegato
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994 · Legge 30 novembre 1998, n. 425
- Aggiornato al
- 14 dicembre 1998
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 32
- Art. 1Allegato TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE DELLE NAZIONI…
- Art. 2di applicazione 1. La presente Convenzione si applica al personale delle Nazioni Unite ed…
- Art. 3Gli elementi militari e di polizia di un'operazione delle Nazioni Unite ed i loro…
- Art. 4sullo status dell'operazione Lo Stato ospite e l'Organizzazione concluderanno, non appena…
- Art. 5Lo Stato di transito agevolera' il libero transito del personale delle Nazioni Unite e…
- Art. 6delle leggi e dei regolamenti 1. Fatti salvi i privilegi e le immunita' di cui puo'…
- Art. 7di Garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato 1…
- Art. 8di rilasciare o restituire all'Organizzazione il Personale delle Nazioni Unite ed il…
- Art. 9ai danni del personale delle Nazioni Unite e de1 personale associato. 1. Il fatto…
- Art. 10Ogni Stato parte adottera' le misure necessarie a stabilire se sara' competente a…
- Art. 11delle infrazioni contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato Gli…
- Art. 12di informazioni 1. Nelle modalita' previste dalla sua legislazione interna, qualora vi…
- Art. 13atte a consentire il perseguimento o l'estradizione 1. Qualora ritenga che le circostanze…
- Art. 14dell'azione renale contro i presunti autori delle infrazioni Lo Stato parte sul…
- Art. 15dei presunti autori di un'infrazione 1. Nel caso in cui le infrazioni di cui all'Articolo…
- Art. 16in materia penale 1. Gli Stati parte si presteranno la massima collaborazione in…
- Art. 17trattamento 1. Tutti coloro che saranno oggetto di inchiesta o di procedimenti, per via…
- Art. 18dell'esito del procedimento Lo Stato parte nel quale il presunto autore di una infrazione…
- Art. 19Gli Stati parte si impegneranno a divulgare la presente Convenzione nella misura piu'…
- Art. 20di salvaguardia Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione incidera' su: a)…
- Art. 21di legittima difesa Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione puo' essere…
- Art. 22delle controversie 1. Tutte le controversie fra due o piu' Stati parte circa…
- Art. 23d'esame Su richiesta di uno o piu' Stati parte, e con l'approvazione della maggioranza di…
- Art. 24La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre…
- Art. 25accettazione o approvazione La presente Convenzione e sottoposta a ratifica, accettazione…
- Art. 26La presente Convenzione, e aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di…
- Art. 27in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore 30 giorni dopo la data in cui…
- Art. 28Ciascuno degli Stati parte potra' denunciare lai presente Convenzione tramite notifica…
- Art. 29facenti fede L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua inglese…
Altre partizioni dell’atto
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