Art. 11 (Allegato)
delle infrazioni contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato Gli Stati parte collaboreranno per prevenire le infrazioni di cui all'Articolo 9, ed in particolare:
- a)adottando tutti i provvedimenti possibili al fine di impedire che nei rispettivi territori si preparino infrazioni destinate ad essere perpetrate all'interno o al di fuori dei loro territori;
- b)scambiando informazioni, in conformita' con la legislazione nazionale, e coordinando i provvedimenti amministrativi e di altro genere da adottare, a seconda dei casi, allo scopo di prevenire che vengano commesse le infrazioni.
Testo vigente dal 14 dicembre 1998
