in materia penale 1. Gli Stati parte si presteranno la massima collaborazione in occasione di tutti i procedimenti penali intentati per le infrazioni di cui all'Articolo 9, anche per quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova a loro disposizione e che sono necessari ai fini dei procedimenti stessi. La legislazione dello Stato che riceve la richiesta e' applicabile in tutti i casi. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicheranno gli obblighi di assistenza reciproca derivanti da altri trattati.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art16 · fonte del testo

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