di rilasciare o restituire all'Organizzazione il Personale delle Nazioni Unite ed il Personale associato catturato o detenuto Fatte salve le disposizioni contrarie di un eventuale accordo sullo status delle forze, nel caso in cui membri del personale delle Nazioni Unite o del personale associato vengano catturati o detenuti nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni e ne venga stabilita l'identita', non potranno essere sottoposti ad interrogatorio e dovranno essere immediatamente rilasciati e consegnati all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero ad un'altra autorita' competente. Nel frattempo, dovranno essere trattati in conformita con le norme ed i principi universalmente riconosciuti in materia di diritti dell'uomo, nonche' con i principi e con lo spirito delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art8 · fonte del testo

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