[1]in giudizio dei cittadini dello Stato d'invio

[2]Nell'ambito della circoscrizione consolare e subordinatamente alla prassi ed alle procedure in vigore nello Stato di residenza, i funzionari consolari sono autorizzati ad adottare le necessarie disposizioni, per assicurare l'adeguata rappresentanza dei cittadini dello Stato d'invio davanti ai tribunali od alle altre autorita' dello Stato di residenza per richiedere, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e interessi di tali cittadini quando, a motivo della loro assenza o per ogni altra causa, essi non abbiano la possibilita' di difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art11 · fonte del testo

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