[1]con i cittadini dello Stato di invio

[2]1. Affinche' l'esercizio delle funzioni consolari relative a cittadini dello Stato di invio sia facilitato:

  • a)il capo dell'ufficio consolare ha la liberta' di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato di invio hanno la medesima liberta' di comunicare con l'ufficio consolare di questo Stato e di recarvisi;
  • b)le autorita' competenti dello Stato di residenza devono avvertire immediatamente e in ogni caso non oltre 72 ore l'ufficio consolare dello Stato di invio quando, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato e' arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare dalla persona arrestata o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale deve ugualmente essere trasmessa immediatamente e in ogni caso non oltre 72 ore dalle suddette autorita'. Queste autorita' devono senza ritardo informare l'interessato dei diritti spettantigli ai sensi del presente comma;
  • c)il capo dell'ufficio consolare ha il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato di invio che sia stato arrestato o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della liberta' personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla nomina del suo rappresentante legale;
  • d)il capo dell'ufficio consolare ha gli stessi diritti previsti alla lettera c) nei confronti del cittadino dello Stato di invio che sta scontando, in seguito a condanna, una pena detentiva o e' sottoposto ad altra forma di limitazione dalla liberta' personale. 2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono esercitarsi nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza; resta inteso tuttavia che tali leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione degli scopi per i quali i diritti sono accordati in base al presente articolo.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art38 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari