[1]in materia di successione

[2]1. L'autorita' competente dello Stato di residenza informera' senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio delle misure adottate o da adottarsi per la salvaguardia e l'amministrazione dell'eredita' rimasta nel territorio dello Stato di residenza a seguito del decesso di un cittadino dello Stato di invio. 2. Il capo dell'ufficio consolare puo', direttamente o attraverso un suo rappresentante, prestare il suo concorso nella messa in esecuzione delle misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo. In particolare puo':

  • a)chiedere l'apposizione dei sigilli e la formazione dell'inventario dei beni ereditari ed essere presente all'esecuzione di questi atti;
  • b)chiedere le informazioni che riguardano l'esistenza di un testamento ed altri dati necessari al reperimento delle persone aventi diritto alla successione;
  • c)fare proposte alla autorita' competente relative sia alla nomina di un amministratore o di un curatore dell'eredita' sia all'amministrazione dell'eredita'. 3. L'amministratore o curatore dell'eredita', su richiesta del capo dell'ufficio consolare, dovra' comunicare all'ufficio stesso ogni notizia concernente l'amministrazione dell'eredita'. 4. I poteri del capo dell'ufficio consolare previsti nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo cessano nel momento in cui risulti che non esistono persone, aventi diritto alla successione, di nazionalita' dello Stato di invio; ovvero dal momento in cui tutti gli eredi, gli aventi diritto a riserva e i legatari siano presenti o rappresentati.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art18 · fonte del testo

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