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Penale
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale
Legge 28 dicembre 1989, n. 422
- Aggiornato al
- 9 gennaio 1990
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 40
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo…
- Art. 3Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa…
- Art. 4Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, e' punito secondo…
- Art. 5Ai fini degli articoli 3 e 4, per "installazione fissa" si intende qualunque isola…
- Art. 6L'autorita' giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministro di grazia e giustizia le…
- Art. 7Le disposizioni del presente capo non si applicano alla navigazione interna.
- Art. 8Gli articoli da 3 a 7 della presente legge entrano in vigore il giorno dell'entrata in…
