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Civile
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 · Legge 6 febbraio 1981, n. 42
- Aggiornato al
- 4 marzo 1981
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 41
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ciascuno Stato contraente designa una Autorita' centrale che assume, in conformita' agli…
- Art. 3L'Autorita' o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di…
- Art. 4Se l'Autorita' centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state…
- Art. 5L'Autorita' centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o…
- Art. 6L'Autorita' centrale dello Stato richiesto o ogni autorita' che esso abbia designato a…
- Art. 7Le annotazioni stampate nella formula-modello allegata alla presente Convenzione sono…
- Art. 8Ciascuno Stato contraente ha la facolta' di far procedere direttamente, senza…
- Art. 9Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facolta' di utilizzare la via consolare per…
- Art. 10La presente Convenzione non e' di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di…
- Art. 11La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per…
- Art. 12Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato…
- Art. 13L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformita' alle…
- Art. 14Le difficolta' che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di…
- Art. 15Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la…
- Art. 16Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all'estero…
- Art. 17Gli atti extragiudiziari delle autorita' degli ufficiali "ministeriali" di uno Stato…
- Art. 18Ogni Stato contraente puo' designare, oltre alla Autorita' centrale, altre autorita', di…
- Art. 19La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente…
- Art. 20La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per…
- Art. 21Ciascuno Stato contraente notifichera' al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi…
- Art. 22La presente Convenzione sostituira', nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata…
- Art. 23La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione…
- Art. 24Gli accordi aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati…
- Art. 25Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non…
- Art. 26La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Decima…
- Art. 27La presente Convenzione entrera' in vigore il 60° giorno successivo al deposito del terzo…
- Art. 28Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di…
- Art. 29Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potra' dichiarare…
- Art. 30La presente Convenzione avra' la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata…
- Art. 31Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati di cui…
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