La presente Convenzione non e' di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:

  • a)alla facolta' di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero,
  • b)alla facolta', per gli ufficiali ministeriali i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione,
  • c)alla facolta', per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art10 · fonte del testo

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