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Miscellanea
Accordo 3
Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita' · Legge 20 maggio 1964, n. 406
- Aggiornato al
- 16 giugno 1964
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 165
- Art. 1Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' I…
- Art. 2Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e successivamente prima del 1…
- Art. 3Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate sino a totale esaurimento secondo le…
- Art. 4Salvo decisione contraria del Consiglio presa all'unanimita' tutte le operazioni…
- Art. 5Qualora, allo scadere dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione…
- Art. 6Quando i prestiti della Banca sono accompagnati da abbuoni di interessi, gli importi…
- Art. 7L'importo di cui all'articolo 1 e' ripartito come segue: 1. 730 milioni di unita' di…
- Art. 8Fatte salve le disposizioni, dell'articolo 11, il Fondo e' gestito dalla Commissione…
- Art. 9La Commissione istituisce i progetti o programmi che le sono presentati dagli Stati…
- Art. 10Le condizioni della partecipazione della Banca alla gestione dei prestiti a condizioni…
- Art. 11E' istitutito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri al…
- Art. 12In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, sono oggetto di decisione presa…
- Art. 13Fatti salvi i mandati attribuiti alla Banca, di cui all'articolo 10, la Commissione cura…
- Art. 14Per la durata del presente Accordo, il Consiglio decide all'unanimita' della destinazione…
- Art. 15Il regolamento finanziario di cui all'articolo 18 precisera' le condizioni alle quali…
- Art. 16La Commissione si accerta delle condizionii alle quali gli aiuti della Comunita'…
- Art. 17Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa…
- Art. 18Le disposizioni d'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un regolamento…
- Art. 19Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla…
- Art. 20Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme…
- Art. 21Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese…
Altre partizioni dell’atto
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