1. La Commissione istituisce i progetti o programmi che le sono presentati dagli Stati associati, alle condizioni di cui all'articolo 21 della Convenzione e al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, e dagli Stati membri o dalle autorita' competenti per quanto riguarda i paesi e territori d'oltremare e dipartimenti francesi d'oltremare. Essa elabora per questi progetti o programmi proposte di finanziamento sotto forma di aiuti non rimborsabili o sotto forma di prestiti a condizioni speciali, oppure, contemporaneamente, sotto entrambe le forme. 2. Quando la Commissione ritiene che un progetto possa essere finanziato mediante prestiti a condizioni speciali, trasmette il fascicolo alla Banca, affinche' la istruzione possa essere condotta dalla Commissione dalla Banca. 3. Se la Banca esprime un parere favorevole alla concessione di questo prestito, sottopone un piano di finanziamento alla Commissione. 4. Se la Banca ritiene che il progetto non possa essere oggetto di un tale prestito, ne avvisa la Commissione che puo' ritirare il progetto, o proporne il finanziamento mediante un aiuto non rimborsabile, oppure adire il Comitato di cui all'articolo 11. Questo Comitato consulta allora la Banca. 5. La Banca sottopone alla Commissione le proposte di concessione di abbuoni d'interessi. La Commissione elabora al riguardo proposte di finanziamento.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~accordo-3-art9 · fonte del testo

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