1. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2, i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorita' competenti dello Stato in cui risiedono, una dichiarazione di residenza conforme al Modulo A allegato. Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta prima che gli interessati, che rispondono alla chiamata alle armi disposta dall'uno o dall'altro Stato, siano stati incorporati. 2. Per l'esercizio della facolta' di opzione prevista all'articolo 2 (1° capoverso) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorita' competenti dello Stato di residenza, una dichiarazione di opzione conforme al Modulo B allegato. Copia di tale dichiarazione e' trasmessa alle Autorita' competenti dell'altro Stato. 3. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2 (3° capoverso) i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima di aver risposto a qualsiasi chiamata alle armi, sottoscrivere un atto di opzione davanti all'Autorita' consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto, conforme al Modulo C allegato, e' trasmessa alle Autorita' competenti di ciascuno dei due Stati.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art14 · fonte del testo

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