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Amministrativo
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974
Legge 5 maggio 1976, n. 401
- Aggiornato al
- 12 giugno 1976
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA AL SERVIZIO…
- Art. 2Il doppio cittadino sara' sottoposto agli obblighi del servizio militare della Parte sul…
- Art. 3Il periodo preso in considerazione per determinare la residenza abituale ha inizio dal…
- Art. 4Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli…
- Art. 5Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Convenzione…
- Art. 6Il doppio cittadino che, in virtu' di un arruolamento volontario nelle forze armate di…
- Art. 7Durante il compimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare in seguito…
- Art. 8I doppi cittadini che hanno adempiuto ai loro obblighi del servizio militare di leva in…
- Art. 9In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati puo' richiamare sotto le armi solo i…
- Art. 10I doppi cittadini sottrattisi agli obblighi del servizio militare saranno segnalati dalle…
- Art. 11I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici delle…
- Art. 12Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione…
- Art. 13I doppi cittadini che anteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione…
- Art. 14Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2, i doppi cittadini…
- Art. 15Le Autorita' competenti dello Stato alla legislazione del quale i doppi cittadini sono…
- Art. 16Le attestazioni ed i certificati previsti dalla presente Convenzione e, se del caso, gli…
- Art. 17Le Amministrazioni competenti delle due Parti Contraenti si consulteranno in vista della…
- Art. 18Le due Parti Contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficolta' che…
- Art. 19La presente Convenzione si applica all'insieme del territorio di ciascuno dei due Stati.
- Art. 20La Convenzione relativa al servizio militare conclusa il 28 dicembre 1953 tra la Francia…
- Art. 21La presente Convenzione sara' ratificata. Essa entrera' in vigore il primo giorno del…
- Art. 22La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti…
