1. Le Autorita' competenti dell'Alta Parte contraente, alla legislazione della quale i doppi cittadini sono soggetti in ragione della loro residenza abituale o della loro opzione, compileranno un certificato conforme al Modulo D allegato e lo consegneranno agli interessati affinche' essi possano comprovare la loro posizione militare nei confronti dell'altro Stato. 2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato esentato o dispensato. 3. Le Autorita' competenti che compilano tali certificati debbono inviarne copia alle Autorita' consolari competenti dell'altro Stato.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art15 · fonte del testo

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