[1]CONVENZIONE

[2]TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e francese, prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione europea del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di pluralita' delle cittadinanze e sugli obblighi militare in casi di pluralita' di cittadinanze, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto.

[4]Essi hanno nominato per loro plenipotenziari rispettivamente:

[5]Il Presidente della Repubblica italiana Francesco MALFATTI di Montetretto, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,

[6]Il Presidente della Repubblica Francese Gilbert de CHAMBRUN, Ministro Plenipotenziario, Direttore delle Convenzioni Amministrative e degli Affari Consolari.

[7]quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[8]Articolo 1

[9]Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicate qui appresso:

  • a)con l'espressione "doppio cittadino" si intende ogni persona che possegga simultaneamente la cittadinanza francese e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;
  • b)con l'espressione "servizio militare" si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato;
  • c)con l'espressione "residenza abituale" si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi legami e delle sue occupazioni.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art1 · fonte del testo

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