Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Convenzione: 1. Il doppio cittadino, esentato per inattitudine fisica o dispensato dal compiere i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve compierli, in conformita' alle norme di cui agli articoli 2 e 3, sara' considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi. 2. Tuttavia, se si sara' valso della facolta' di scelta prevista al paragrafo primo dell'articolo 2, egli non potra' beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art5 · fonte del testo

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