1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che saranno state loro applicate. 2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art11 · fonte del testo

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