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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970
Legge 30 giugno 1975, n. 396
- Aggiornato al
- 25 agosto 1975
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 32
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2(1) La presente convenzione si applica ai minori che si trovano sul territorio di uno…
- Art. 3Ogni Stato contraente designa un'autorita' centrale incaricata di formulare, emettere e…
- Art. 4(1) Ogni domanda intesa ad ottenere il rimpatrio di un minore per uno dei motivi previsti…
- Art. 5(1) Nessuna decisione su di una richiesta di rimpatrio dovra' essere presa prima che il…
- Art. 6Lo Stato richiesto dara' un seguito favorevole ad ogni richiesta di rimpatrio che sia in…
- Art. 7La richiesta puo' essere respinta: (a) se il minore ha, in base alla legge applicabile…
- Art. 8Lo Stato richiesto puo', inoltre, tenuto conto di tutte le circostanze del caso…
- Art. 9Lo Stato richiesto puo' aggiornare la propria decisione sulla richiesta: (a) se la patria…
- Art. 10Se la richiesta viene accolta, le autorita' competenti dello Stato richiedente e quelle…
- Art. 11Lo Stato richiesto puo' adottare le misure provvisorie necessarie per il rimpatrio e, in…
- Art. 12In caso d'urgenza, l'autorita' centrale dello Stato richiedente puo' chiedere che le…
- Art. 13(1) Quando una persona viene rimpatriata in base alle disposizioni del presente titolo…
- Art. 14(1) Nei casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, lo Stato di soggiorno puo' chiedere…
- Art. 15(1) Se lo Stato richiesto accetta di ricevere il minore, le autorita' competenti dello…
- Art. 16(1) Ogni richiesta relativa al rimpatrio deve essere formulata per iscritto ed indicare…
- Art. 17(1) Salve restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non e'…
- Art. 18Quanto e' trasmesso in applicazione della presente convenzione e' esentato da qualsiasi…
- Art. 19(1) Il transito di un minore rimpatriato, in base alla presente convenzione, attraverso…
- Art. 20Ogni rifiuto di rimpatrio o di transito deve essere motivato.
- Art. 21Le comunicazioni tra le autorita' centrali, relative all'applicazione della presente…
- Art. 22(1) Le spese sostenute in applicazione della presente convenzione sono a carico: (a)…
- Art. 23(1) La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri rappresentati al…
- Art. 24(1) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del…
- Art. 25Ogni Stato contraente potra', mediante dichiarazione fatta al momento della firma o del…
- Art. 26(1) Ogni Stato contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio…
- Art. 27(1) Salve restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la presente…
- Art. 28Il Consiglio d'Europa avra' cura di informarsi dell'esecuzione della presente convenzione…
- Art. 29(1) La presente convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. (2) Ogni Stato…
- Art. 30Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri…
