(1) La presente convenzione si applica ai minori che si trovano sul territorio di uno Stato contraente e il cui rimpatrio e' richiesto da un altro Stato contraente per una delle seguenti ragioni: (a) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiesto e' contraria alla volonta' della persona o delle persone che esercitano nei suoi confronti la patria potesta'; (b) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiesto e' incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata nei suoi confronti dalle autorita' competenti dello Stato richiedente; (c) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiedente e' necessaria e motivo di una procedura intesa ad adottare nei suoi confronti misure protettive o rieducative. (2) La presente conversazione si applica altresi' per il rimpatrio dei minori che si trovano sul territorio di uno Stato contraente allorche' tale Stato reputi la loro presenza contraria ai propri interessi od a quelli degli stessi minori, sempre che la legislazione di detto Stato ne permetta l'allontanamento dal proprio territorio.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art2 · fonte del testo

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