(1) Salve restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la presente convenzione abroga, per quanto riguarda i territori ai quali viene applicata, le disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali che regolano, fra Stati contraenti, il rimpatrio dei minori per i motivi previsti dall'articolo 2, nella misura in cui gli Stati contraenti abbiano sempre la facolta' di ricorrere alle possibilita' di rimpatrio previste dalla presente convenzione. (2) La presente convenzione non vieta il rimpatrio o l'estradizione basati sia su convenzioni o accordi internazionali, che sul diritto interno dello Stato in questione. (3) Gli Stati contraenti possono stipulare fra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi a questioni regolate dalla presente convenzione; tuttavia, gli accordi non potranno essere stipulati che allo scopo di completare le disposizioni della presente convenzione o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. Essi possono, in particolare, prevedere, mediante accordi o compromessi bilaterali o multilaterali, rapporti diretti fra le autorita' locali. (4) Inoltre se due o piu' Stati contraenti hanno stabilito o intendono stabilire i loro rapporti nella base di una legislazione uniforme di un regime particolare, essi avranno la facolta' di regolare i loro rapporti in materia basandosi esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente convenzione. Gli Stati contraenti che dovessero escludere nei loro reciproci rapporti l'applicazione della presente convenzione in base alle disposizioni del presente paragrafo. Invieranno a tale scopo una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art27 · fonte del testo

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