(1) Quando una persona viene rimpatriata in base alle disposizioni del presente titolo, nessun procedimento puo' venire iniziato o continuato nei suoi con fronti nello Stato richiedente per fatti commessi prima del suo rimpatrio, a meno che lo Stato richiesto non vi consenta espressamente. Tale consenso e' del pari richiesto per l'esecuzione di una condanna penale restrittiva della liberta' o di pena piu' grave, pronunciata nello Stato richiedente prima del rimpatrio. (2) Il consenso di cui al paragrafo 1 e' regolato dalle norme applicabili nello Stato richiesto in materia di estradizione o da ogni altra norma stabilita in tale Stato per l'applicazione del presente articolo. (3) Il consenso non puo' essere rifiutato nel caso in cui lo Stato richiesto sia tenuto ad accordare l'estradizione quando questa venga richiesta.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art13 · fonte del testo

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