[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE EUROPEA SUL RIMPATRIO DEI MINORI

[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente convenzione, Considerando che la loro stretta unione si manifesta, in particolare, in aumento della circolazione delle persone; Considerando che, sebbene tale fatto abbia generalmente benefiche conseguenze, esso solleva nondimeno alcuni problemi, in particolare quando un minore si trova sul territorio di uno Stato contro la volonta' di coloro che sono tenuti a proteggerne gli interessi, o quando la sua presenza sul territorio di uno Stato e' incompatibile, sia con i suoi propri interessi che con quelli di tale Stato; Convinti della necessita' di dover cooperare al fine di permettere il trasferimento obbligatorio di tali minori, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1.

[5]Ai fini della presente convenzione l'espressione: (a) "minore" indica ogni persona che non abbia ancora raggiunto la maggiore eta' in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiedente e che, in base a detta legge, non abbia la capacita' di fissare da sola la propria residenza; (b) "patria potesta'" indica il diritto di fissare la residenza del minore, di cui sono investite persone fisiche o giuridiche in base alla legge o ad una decisione giudiziaria o amministrativa; (c) "rimpatrio" di un minore indica il trasferimento di quest'ultimo, in applicazione della presente convenzione, da uno Stato contraente ad un altro Stato contraente, sia quest'ultimo Stato o meno lo Stato di cui il minore e' cittadino.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art1 · fonte del testo

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