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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989 · Legge 29 novembre 1990, n. 388
- Aggiornato al
- 21 dicembre 1990
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei…
- Art. 2Il presente Accordo si applica ai voli di aeroambulanza che vengono operati nelle regioni…
- Art. 3Per l'attraversamento del confine tra gli Stati contraenti nell'ambito dei voli di…
- Art. 4I voli di aeroambulanza potranno essere effettuati dietro notifica del piano di volo ICAO…
- Art. 5Il piano di volo dovra' essere comunicato, prima dell'effettuazione del volo stesso, alle…
- Art. 6Per gli aeromobili non vengono richiesti o rilasciati documenti doganali. Gli aeromobili…
- Art. 7I voli di aeroambulanza da/per aviosuperfici potranno essere effettuati nello Stato di…
- Art. 8Le competenti Autorita' degli Stati contraenti possono impedire la partecipazione ai voli…
- Art. 9Gli aeromobili, il personale di condatta del volo e le persone trasportate devono essere…
- Art. 10Ogni Stato contraente comunichera' all'altro Stato contraente, prima dell'entrata in…
- Art. 11Ogni Stato contraente potra' temporaneamente sospendere, in tutto o in parte…
- Art. 12Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica, lo scambio degli strumenti di ratifica…
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