1. I voli di aeroambulanza da/per aviosuperfici potranno essere effettuati nello Stato di destinazione solo da piloti in possesso delle autorizzazioni richieste dallo Stato di origine. 2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 dovranno essere portate con se' dai piloti insieme ai documenti di bordo previsti dall'ordinamento dello Stato di origine. 3. Il personale di condotta del volo deve essere adeguatamente addestrato e conoscere, nel caso in cui si utilizzi un'aviosuperficie, le regolamentazioni dello Stato di destinazione che disciplinano i voli da/per aviosuperfici. 4. Gli Stati contraenti si comunicano reciprocamente le disposizioni interne in materia.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;388~accordo-art7 · fonte del testo

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