ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi. La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, animate del desiderio di regolamentare l'effettuazione dei voli transfrontalieri di aeroambulanze, ivi includendo le aviosuperfici, e consapevoli della particolare natura di tali voli; nell'interno di facilitarne l'attuazione tecnica ed amministrativa tramite una stretta collaborazione; hanno convenuto di stipulare il seguente Accordo: Articolo 1. Ai fini del presente Accordo: 1. Per "volo di aeroambulanza" si intende un volo, operato con aeromobile registrato nello Stato di origine dietro remunerazione o gratuito, avente lo scopo di trasportare, con carattere d'urgenza traumatizzati o ammalati gravi. 2. Per "Stato di origine" si intende lo Stato dal cui territorio muovono di aeromobili. 3. Per "Stato di destinazione" si intende lo Stato in cui vengono operati voli di aeroambulanza provenienti dallo Stato di origine. 4. Per "aviosuperficie" si intende un'area non classificata come aeroporto, eliporto e idroscalo, idonea alla partenza e all'approdo degli aeromobili le cui caratteristiche tecniche lo consentano e che per quanto riguarda le aviosuperfici situate in Italia, sia stata autorizzata come tale. 5. Per "regioni frontaliere" si intendono le Regioni della Repubbica Italiana ed i Laender federali della Repubblica d'Austria adiacenti al confine di Stato comune.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;388~accordo-art1 · fonte del testo

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