1. Gli aeromobili, il personale di condatta del volo e le persone trasportate devono essere disarmati. 2. Sugli aeromobili non si dovranno portare mezzi, equipaggiamenti o sensori fissi o mobili atti ad effettuare rilevamenti di qualsiasi tipo esclusa la strumentazione di bordo necessaria per la navigazione aerea, ovvero gli apparecchi per l'assistenza medica.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;388~accordo-art9 · fonte del testo

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