compresi nella successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a:

  • a)permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;
  • b)esentare i beni mobili del defunto da ogni diritto di successione e di passaggio di proprieta' relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualita' di membro dell'Ufficio consolare o della sua famiglia.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art29 · fonte del testo

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