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Penale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998
Legge 5 ottobre 2001, n. 367
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale
- Aggiornato al
- 11 ottobre 2001
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Capo I — Ratifica, esecuzione ed attuazione dell'accordo tra Italia e svizzera, fatto a Roma il 10 settembre 1998artt. 1-8
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e…
- Art. 2Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia…
- Art. 3Il Ministro della giustizia non da' corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo…
- Art. 4Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere…
- Art. 5Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII…
- Art. 6Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorita' straniera o a norma dell'articolo XXI…
- Art. 7Nel caso in cui l'imputato e' cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il…
- Art. 8Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma…
Capo II — Modifiche al codice penale e al codice di procedura penaleartt. 9-17
- Art. 9All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente…
- Art. 10Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: "Fuori dei casi…
- Art. 11Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art…
- Art. 12Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, sono aggiunti i…
- Art. 13All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dai seguenti…
- Art. 14Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, e' inserito il…
- Art. 15Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice…
- Art. 16Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice…
- Art. 17Dopo l'articolo 384 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 384-bis. -…
Capo III — Disposizioni transitorie e finaliartt. 18-20
- Art. iACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CHE COMPLETA LA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA…
- Art. iiArt. II Campo di applicazione (Ad art. 1 della Convenzione) 1. La Convenzione e il…
- Art. iiiArt. III Ne bis in idem (Ad art. 2 della Convenzione) 1. L'assistenza giudiziaria e'…
- Art. ivArt. IV Utilizzazione delle informazioni (specialita') 1. Le informazioni ottenute grazie…
- Art. vArt. V Modalita' di esecuzione richieste (ad art. 3 della Convenzione) 1. Quando…
- Art. viArt. VI Videoconferenza (Ad art. 3 della Convenzione) 1. Se una persona si trova nel…
- Art. viiArt. VII Diritto di pegno a vantaggio del fisco (Ad art. 3 della Convenzione) 1. Lo Stato…
- Art. viiiArt. VIII Consegna di beni provenienti da un reato (Ad art. 3 della Convenzione) 1. Oltre…
- Art. ixArt. IX Presenza di persone straniere nello Stato richiesto (Ad art. 4 della Convenzione)…
- Art. xArt. X Misure coercitive (Ad art. 5 della Convenzione) 1. L'assistenza giudiziaria…
- Art. xiArt. XI Restituzione degli oggetti, dei fascicoli (per la Svizzera: "degli inserti") o…
- Art. xiiArt. XII Notifica per posta (Ad art. 7 della Convenzione) 1. Qualsiasi atto processuale e…
- Art. xiiiArt. XIII Anticipo delle spese al testimone o al perito (Ad art. 10 della Convenzione) 1…
- Art. xivArt. XIV Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiesto (Ad artt. 11 e 12…
- Art. xvArt. XV Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiedente (Ad art. 11 della…
- Art. xviArt. XVI Forma e contenuto delle domande (Ad art. 14 della Convenzione) 1. Oltre alle…
- Art. xviiArt. XVII Vie di trasmissione (Ad art. 15 della Convenzione) 1. Le domande di assistenza…
- Art. xviiiArt. XVIII Richieste di assistenza giudiziaria relative a casi di criminalita'…
- Art. xixArt. XIX Trattazione dei casi che riguardano piu' autorita' 1. Nel caso in cui…
- Art. xxArt. XX Esecuzione semplificata 1. I documenti, le informazioni o i valori richiesti…
- Art. xxiArt. XXI Indagini comuni 1. Nell'ambito di fatti oggetto di procedimenti penali in…
- Art. xxiiArt. XXII Lingua (Ad art. 16 della Convenzione) 1. Non e' richiesta la traduzione delle…
- Art. xxiiiArt. XXIII Rimborso di spese (Ad art. 20 della Convenzione) 1. Oltre al rimborso delle…
- Art. xxivArt. XXIV Accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti (Ad art. 21 della…
- Art. xxvArt. XXV Documenti a sostegno di una denuncia ai fini di perseguimenti 1. La denuncia e'…
- Art. xxviArt. XXVI Effetti dell'accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti 1. Nel…
- Art. xxviiArt. XXVII Scambio di decisioni di condanna (Ad art. 22 della Convenzione) 1. Su espressa…
- Art. xxviiiArt. XXVIII Comunicazione spontanea di informazioni 1. Fatto salvo il diritto nazionale e…
- Art. xxixArt. XXIX Conseguenze della denuncia della Convenzione (Ad art. 29 della Convenzione) 1…
- Art. xxxArt. XXX Scambi di opinioni e soluzioni di controversie 1. Se ritenuto utile…
- Art. xxxiArt. XXXI Riserve e dichiarazioni formulate in relazione alla Convenzione 1. Le riserve e…
- Art. xxxiiArt. XXXII Entrata in vigore 1. Ciascuno dei due Stati notifica all'altro l'avvenuto…
- Art. xxxiiiArt. XXXIII D e n u n c i a 1. Il presente Accordo puo' essere denunciato in ogni momento…
