[1]Art. XXVIII ((Comunicazione spontanea di informazioni

[2]1. Fatto salvo il diritto nazionale e nei limiti delle loro competenze, le autorita' giudiziarie di uno dei due Stati possono, senza richiesta preventiva, trasmettere ad un'autorita' giudiziaria dell'altro Stato informazioni relative a fatti penali quando:

  • a)ritengono che la comunicazione di queste informazioni potrebbe aiutare l'autorita' destinataria a intraprendere o portare a buon fine indagini e procedimenti, oppure,
  • b)queste informazioni potrebbero concludersi con una domanda formulata da questa autorita' in virtu' della Convenzione o del presente Accordo. 2. La comunicazione di queste informazioni non deve pregiudicare le proprie indagini o procedimenti penali.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxviii · fonte del testo

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