[1]Art. XXIX ((Conseguenze della denuncia della Convenzione (Ad art. 29 della Convenzione)

[2]1. In caso di denuncia della Convenzione da parte di uno dei due Stati, essa avra' effetto tra i due Stati allo scadere del termine di due anni dalla data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. Il presente Accordo si estingue alla data in cui avra' effetto la denuncia della Convenzione.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxix · fonte del testo

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