Art. XXVI ((Effetti dell'accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti 1. Nel momento in cui lo Stato richiesto ha comunicato allo Stato richiedente di accettare il procedimento penale, le autorita' competenti di quest'ultimo sospendono il procedimento, se gia' instaurato, nei confronti della persona e per i fatti oggetto della denuncia. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, le autorita' dello Stato richiedente rinunciano inoltre a perseguire o a eseguire una decisione di condanna se nello Stato richiesto:

  • a)il procedimento penale e' stato definitivamente chiuso da un'autorita' giudiziaria per motivi di diritto sostanziale;
  • b)la persona interessata ha subito una sanzione penale inflittagli, se ha beneficiato di un condono, o se la sanzione penale e' prescritta;
  • c)l'esecuzione della sanzione penale e' parzialmente o totalmente sospesa o se la pronuncia della sanzione penale e' rimandata. 3. Gli oggetti e i documenti originali trasmessi allo Stato richiesto sono restituiti allo Stato richiedente al piu' tardi alla fine del procedimento, a meno che lo Stato richiedente non vi rinunci. 4. Le spese risultanti dall'accettazione del procedimento penale non sono rimborsate. 5. Gli articoli da XXIV a XXVI del presente Accordo si applicano anche alla procedura regolata dall'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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