1. Il Consiglio, puo' con voto speciale, raccomandare alle Parti contraenti un emendamento al presente Accordo. L'emendamento entra in vigore 100 giorni dopo che il Depositario ha ricevuto notifiche di accettazione da Parti contraenti che rappresentano il 75 % almeno dei Membri esportatori raggruppanti almeno l'85 % dei voti dei Membri esportatori, e di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 % dei Membri importatori raggruppanti almeno l'85 % dei voti dei Membri importatori, o ad una data successiva eventualmente stabilita dal Consiglio con un voto speciale. Il Consiglio puo' fissare un termine, prima dello scadere del quale le Parti contraenti devono notificare al depositario che accettano l'emendamento e se l'emendamento non e' entratao in vigore allo scadere di questo termine, esso si considera ritirato. 2. Se non e' stata effettuata, a nome di un Membro, la notifica di accettazione di un emendamento alla data della sua entrata in vigore, tale Membro cessa in questa data di partecipare al presente Accordo a meno che il Consiglio non decida di prolungare il periodo stabilito per ricevere l'accettazione di questo Membro, in modo da consentirgli di espletare le sue procedure interne. Il Membro non e' vincolato dall'emendamento fino a quando non ha notificato la sua accettazione di detto emendamento. 3. Quando adotta una raccomandazione di emendamento, il Consiglio in- via al Depositario una copia dell'emendamento. Il Consiglio da' al depositario le informazioni necessarie a determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente per che' l'emendamento possa entrare in vigore.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art62 · fonte del testo

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