[1]Articolo II

[2]1. Nella stipulazione di tutti i contratti, l'Agenzia da' la preferenza all'industria e alle organizzazioni degli Stati membri. Tuttavia, all'interno di ciascuno dei programmi facoltativi compresi nell'articolo V, 1 b) della Convenzione, e' riservata una preferenza particolare all'industria e alle organizzazioni degli Stati partecipanti. 2. Il Consiglio determina se ed in qual misura l'Agenzia puo' derogare alla clausola di preferenza sopraindicata. 3. L'appartenenza di una impresa a uno degli Stati membri e' giudicata in base ai seguenti criteri: ubicazione della sua sede sociale, dei suoi centri di decisione e dei suoi centri di ricerca, nonche' territorio sul quale debbono essere eseguiti i lavori. Nei casi dubbi, il Consiglio decide se una impresa debba essere considerata o meno come appartenente a uno degli Stati membri.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~allegato-v-artii · fonte del testo

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