[1]Articolo III

[2]1. Durante lo stadio iniziale delle operazioni per l'attribuzione del contratto, e prima ancora dell'invio delle richieste di offerte, il Direttore generale deve sottoporre all'approvazione del Consiglio la politica di forniture che si propone di seguire per ogni contratto:

  • a)il cui ammontare estimativo risulti superiore a determinati limiti fissati dai regolamenti relativi alla politica industriale e dipendenti dalla natura dei lavori;
  • b)o che, secondo il parere del Direttore generale, non sia sufficientemente coperto dai regolamenti relativi alla politica industriale o dalle direttive supplementari del Consiglio; ovvero che possa risultare in contrasto con i suddetti regolamenti o direttive. 2. Le direttive supplementari di cui al paragrafo 1 b) sono emanate periodicamente dal Consiglio quando esso le giudica utili alla precisazione dei settori sui quali occorre riferirgli preventivamente, cosi' come e' previsto al paragrafo 1. 3. Il Direttore generale attribuisce direttamente i contratti dell'Agenzia senza altro ricorso al Consiglio, salvo nei seguenti casi:
  • a)quando risulta dalla valutazione delle offerte che e' opportuno raccomandare un contraente la cui scelta e' in contrasto sia con le istruzioni preventive impartite dal Consiglio in applicazione del paragrafo 1, sia con le direttive generali sulla politica industriale che sono adottate in seguito agli studi del Consiglio, previsti dall'articolo 1, 2; il Direttore generale sottopone allora il caso al Consiglio, per decisione, esponendo le ragioni, per le quali ritiene che una deroga sia necessaria e indicando parimenti come una diversa decisione del Consiglio costituirebbe sul piano tecnico, operativo o altro un'alternativa raccomandabile;
  • b)quando, per ragioni specifiche, il Consiglio ha deciso di procedere a un nuovo esame prima dell'attribuzione di un contratto. 4. Il Direttore generale, a intervalli regolari da precisare, riferisce al Consiglio sui contratti attribuiti durante il periodo trascorso e sulle operazioni per l'attribuzione dei contratti previsti per il periodo successivo, affinche' il Consiglio possa seguire l'applicazione della politica industriale dell'Agenzia.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~allegato-v-artiii · fonte del testo

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