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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975
Legge 9 giugno 1977, n. 358
- Aggiornato al
- 7 luglio 1977
- Articoli
- 74
- Versioni storiche
- 79
- Art. iCONVENZIONE ISTITUTIVA DI UNA AGENZIA SPAZIALE EUROPEA Gli Stati contraenti della…
- Art. iiArticolo II Scopo L'Agenzia ha lo scopo di assicurare e sviluppare, a fini esclusivamente…
- Art. iiiArticolo III Informazioni e dati 1. Gli Stati membri e l'Agenzia facilitano lo scambio di…
- Art. ivArticolo IV Scambi di persone Gli Stati membri facilitano gli scambi di persone la cui…
- Art. vArticolo V Attivita' e programmi 1. Le attivita' dell'Agenzia comprendono attivita'…
- Art. viArticolo VI Installazioni e servizi 1. Per l'esecuzione dei programmi che le sono…
- Art. viiArticolo VII Politica industriale 1. La politica industriale che l'Agenzia ha il compito…
- Art. viiiArticolo VIII Vettori e altri sistemi di trasporto spaziali 1. Nel definire le sue…
- Art. ixArticolo IX Uso delle installazioni, aiuto agli Stati membri e fornitura di prodotti 1…
- Art. xArticolo X Organi Gli organi dell'Agenzia sono il Consiglio e il Direttore Generale, che…
- Art. xiArticolo XI Il Consiglio 1. Il Consiglio e' composto dai rappresentanti degli Stati…
- Art. xiiArticolo XII Direttore generale e personale 1. a) Il Consiglio nomina un Direttore…
- Art. xiiiArticolo XIII Contributi finanziari 1. Ciascuno Stato membro contribuisce alle spese di…
- Art. xivArticolo XIV Cooperazione 1. In base a decisioni del Consiglio prese all'unanimita' di…
- Art. xvArticolo XV Status giuridico, privilegi e immunita' 1. L'Agenzia ha personalita'…
- Art. xviArticolo XVI Emendamenti 1. Il Consiglio puo' raccomandare agli Stati membri emendamenti…
- Art. xviiArticolo XVII Controversie 1. Tutte le controversie fra due o piu' Stati membri, o fra…
- Art. xviiiArticolo XVIII Mancata esecuzione delle obbligazioni Lo Stato membro che non ottemperi…
- Art. xixArticolo XIX Continuita' di diritti e di obbligazioni Alla data dell'entrata in vigore…
- Art. xxArticolo XX Firma e ratifica 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati…
- Art. xxiArticolo XXI Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore allorquando gli…
- Art. xxiiArticolo XXII Adesione 1. A far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione…
- Art. xxiiiArticolo XXIII Notifiche Il Governo francese notifica a tutti gli Stati firmatari e…
- Art. xxivArticolo XXIV Denuncia 1. Allo scadere del termine di sei anni a far data dalla sua…
- Art. xxvArticolo XXV Scioglimento 1. L'Agenzia viene sciolta se il numero degli Stati membri si…
- Art. xxviArticolo XXVI Registrazione All'atto della sua entrata in vigore, il Governo francese…
- Art. iALLEGATO I PRIVILEGI E IMMUNITA' Articolo I L'Agenzia ha personalita' giuridica. In…
- Art. iiArticolo II Gli edifici e i locali dell'Agenzia sono inviolabili, tenuto conto degli…
- Art. iiiArticolo III Gli archivi dell'Agenzia sono inviolabili.
- Art. ivArticolo IV 1. L'Agenzia gode dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, salvo: a)…
- Art. vArticolo V 1. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Agenzia, i suoi beni e i suoi…
- Art. viArticolo VI I prodotti importati o esportati dall'Agenzia o per suo conto, e strettamente…
- Art. viiArticolo VII 1. Per l'applicazione degli articoli V e VI, le attivita' ufficiali…
- Art. viiiArticolo VIII Nessuna esenzione e' concessa, sulla base degli articoli V e VI, per…
- Art. ixArticolo IX 1. I beni acquistati conformemente all'articolo V o importati conformemente…
- Art. xArticolo X La circolazione delle pubblicazioni e di altro materiale d'informazione…
- Art. xiArticolo XI L'Agenzia puo' ricevere e detenere fondi, valute, contanti e valori mobiliari…
- Art. xiiArticolo XII 1. Per le sue comunicazioni ufficiali e per il trasferimento di tutti i suoi…
- Art. xiiiArticolo XIII Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare l'entrata o il…
- Art. xivArticolo XIV 1. I rappresentanti degli Stati membri, nell'esercizio delle loro funzioni e…
- Art. xvArticolo XV Oltre ai privilegi e alle immunita' previsti nell'articolo XVI, il Direttore…
- Art. xviArticolo XVI I membri del personale dell'Agenzia: a) godono, anche dopo la cessazione del…
- Art. xviiArticolo XVII Gli esperti, diversi dai membri del personale considerato nell'articolo…
- Art. xviiiArticolo XVIII 1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal Consiglio, il…
- Art. xixArticolo XIX Gli articoli XVI e XVIII si applicano a tutte le categorie di personale…
- Art. xxArticolo XX Nel caso in cui essa instauri un proprio sistema di previdenza sociale…
- Art. xxiArticolo XXI 1. I privilegi e le immunita' previsti dal presente Allegato non sono…
- Art. xxiiArticolo XXII 1. L'Agenzia coopera in ogni circostanza con le autorita' competenti degli…
- Art. xxiiiArticolo XXIII Ogni Stato membro conserva il diritto di prendere tutte le precauzioni…
- Art. xxivArticolo XXIV Nessuno Stato membro e' tenuto ad accordare i privilegi e le immunita'…
- Art. xxvArticolo XXV 1. Nella conclusione di tutti i contratti scritti, ad eccezione di quelli…
- Art. xxviArticolo XXVI Ogni Stato membro puo' adire il Tribunale d'arbitrato internazionale…
- Art. xxviiArticolo XXVII L'Agenzia adotta le disposizioni appropriate in vista di una soddisfacente…
- Art. xxviiiArticolo XXVIII L'Agenzia, su decisione del Consiglio, puo' concludere accordi…
- Art. iALLEGATO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo I 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia…
- Art. iiArticolo II 1. Se le circostanze lo esigono, il Consiglio puo' domandare al Direttore…
- Art. iiiArticolo III 1. Il Direttore generale, a richiesta del Consiglio, e' tenuto a far…
- Art. ivArticolo IV 1. Le spese autorizzate per le attivita' previste all'articolo V della…
- Art. vArticolo V 1. I bilanci dell'Agenzia sono espressi in unita' di conto. L'unita' di conto…
- Art. viArticolo VI 1. Il Direttore generale tiene un conto esatto di tutte le entrate e le…
- Art. iALLEGATO III PROGRAMMI FACOLTATIVI PREVISTI ALL'ARTICOLO V, 1 b) DELLA CONVENZIONE…
- Art. iiArticolo II 1. Il programma e' eseguito conformemente alle disposizioni della Convenzione…
- Art. iiiArticolo III 1. Quando il programma comprende una fase di definizione di progetto, gli…
- Art. ivArticolo IV L'Agenzia, che agisce per conto degli Stati partecipanti, e' proprietaria dei…
- Art. vArticolo V 1. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro comporta il suo…
- Art. viArticolo VI 1. Gli Stati partecipanti possono arrestare l'esecuzione di un programma, con…
- Art. iALLEGATO IV INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI Articolo I Il principale…
- Art. iiArticolo II Gli Stati membri fanno quanto e' in loro potere affinche' i progetti spaziali…
- Art. iALLEGATO V POLITICA INDUSTRIALE Articolo I 1. Per l'applicazione della politica…
- Art. iiArticolo II 1. Nella stipulazione di tutti i contratti, l'Agenzia da' la preferenza…
- Art. iiiArticolo III 1. Durante lo stadio iniziale delle operazioni per l'attribuzione del…
- Art. ivArticolo IV La ripartizione geografica dell'insieme dei contratti dell'Agenzia e'…
- Art. vArticolo V 1. Se, in occasione di uno degli esami formali previsti alla fine di ogni…
- Art. viArticolo VI Qualsiasi decisione adottata per ragioni di politica industriale e che…
