[1]Articolo XIV

[2]1. I rappresentanti degli Stati membri, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi quando si recano nel luogo delle riunioni o ne tornano, godono dei privilegi e delle immunita' seguenti:

  • a)immunita' dall'arresto o dalla detenzione, nonche' dal sequestro dei loro bagagli personali;
  • b)immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunita' e' tuttavia inoperante nel caso di infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli commessa da un rappresentante di uno Stato membro, o di danni causati da un autoveicolo appartenente a detto rappresentante o dallo stesso condotto;
  • c)inviolabilita' per tutte le carte e tutti i documenti ufficiali in loro possesso;
  • d)diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per mezzo di corrieri speciali e di valigie sigillate;
  • e)esenzione per essi stessi e per i loro coniugi da ogni misura restrittiva sull'entrata e da ogni formalita' di registrazione degli stranieri;
  • f)le stesse facilitazioni in materia di regolamenti di valuta o di cambio di quelle accordate ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
  • g)le stesse facilitazioni doganali per i loro bagagli personali di quelle accordate agli agenti diplomatici. 2. I privilegi e le immunita' non sono accordati ai rappresentanti degli Stati membri per loro personale vantaggio, ma per consentire agli stessi di esercitare in piena indipendenza le loro funzioni presso l'Agenzia. In conseguenza, ogni Stato membro ha il dovere di togliere l'immunita' di un rappresentante in tutti i casi nei quali il mantenerla possa intralciare l'azione della giustizia e quando detta immunita' possa essere tolta senza compromettere i fini per i quali e' stata accordata.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxiv · fonte del testo

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