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Civile
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990 · Legge 18 agosto 1993, n. 338
- Aggiornato al
- 31 agosto 1993
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- 28
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- 31
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA PER…
- Art. 2giudiziaria Le Parti contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente assistenza…
- Art. 3di applicazione dell'assistenza giudiziaria L'assistenza giudiziaria comprende: a)…
- Art. 4' di comunicazione Per l'attuazione dell'assistenza giudiziaria, le autorita' delle due…
- Art. 5delle commissioni rogatorie 1. La commissione rogatoria deve indicare, secondo il suo…
- Art. 6delle commissione rogatorie 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, l'autorita'…
- Art. 7' dei testimoni e dei periti 1. Il testimone o il perito che sia comparso davanti…
- Art. 8di atti e documenti 1. L'autorita' richiesta provvede alla notifica di atti e documenti…
- Art. 9ai propri cittadini 1. Ogni Parte contraente puo' notificare atti o documenti ai propri…
- Art. 10dei documenti e esenzione dalla legalizzazione 1. I documenti ufficiali rilasciati da una…
- Art. 11L'esecuzione della commissione rogatoria non puo' dar luogo al rimborso di tasse o di…
- Art. 12d'informazioni relative alla legislazione I Ministeri della Giustizia delle due Parti…
- Art. 13di assistenza giudiziaria L'assistenza giudiziaria e' rifiutata se la Parte contraente…
- Art. 14Le richieste di commissione rogatoria e i documenti allegati, se non sono redatti nella…
- Art. 15dalla "cautio judicatum solvi" Al cittadino residente o domiciliato nel territorio di una…
- Art. 16giudiziaria gratuita I cittadini di una Parte contraente sono esenti, nel territorio…
- Art. 17dei documenti per l'assistenza giudiziaria gratuita 1. I documenti relativi alla…
- Art. 18di assistenza giudiziaria gratuita Qualora un cittadino di una Parte contraente intende…
- Art. 19per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze 1. Le sentenze pronunciate in materia…
- Art. 20dell'autorita' giudiziaria 1. L'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza e'…
- Art. 21Il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza e' regolato dalla…
- Art. 22esecutive Le sentenze dell'autorita' giudiziaria di una Parte contraente, che vengono…
- Art. 23di exequatur 1. La richiesta di exequatur deve essere corredata di: a) una copia della…
- Art. 24ed esecuzione delle transazioni giudiziarie e delle sentenze relative alle spese del…
- Art. 25ed esecuzione delle sentenze arbitrali Le sentenze arbitrali pronunciate nel territorio…
- Art. 26di oggetti e trasferimento di somme Qualora, in esecuzione di una sentenza, oggetti o…
- Art. 27di applicazione Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano: a) alle sentenze…
- Art. 28presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo…
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