di atti e documenti 1. L'autorita' richiesta provvede alla notifica di atti e documenti, se questi sono redatti nella sua lingua o corredati di una traduzione certificata conforme. Gli atti che non soddisfino a tali condizioni sono notificati al destinatario solo se questi accetta di riceverli. Per la notifica si applica la legge della Parte richiesta. 2. La richiesta di notifica deve contenere l'indirizzo esatto del destinatario e la denominazione dell'atto e dei documenti. 3. L'autorita' richiesta e' tenuta a fornire la prova della notifica conformemente alle norme previste in materia dalla propria legge, indicando il nome della persona alla quale sono stati consegnati gli atti o documenti, il luogo e la data della notifica.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art8 · fonte del testo

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