di exequatur 1. La richiesta di exequatur deve essere corredata di:

  • a)una copia della sentenza certificata conforme all'originale;
  • b)una certificazione attestante che la sentenza e' passata in giudicato, qualora cio' non risulti espressamente nella sentenza;
  • c)nel caso di sentenza pronunciata in contumacia, una copia della citazione certificata conforme o da un attestato che certifichi che il convenuto e' stato regolarmente citato, qualora cio' non risulti espressamente dalla sentenza. 2. Quando viene richiesta l'esecuzione di una sentenza, la domanda deve essere corredata di un attestato che certifichi che la sentenza e' esecutiva. 3. I documenti di cui ai paragrafi precedenti devono essere corredati di una traduzione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14, e sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art23 · fonte del testo

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