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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000 · Legge 3 novembre 2003, n. 331
- Aggiornato al
- 27 novembre 2003
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- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR…
- Art. 2e protezione degli investimenti (1) Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel proprio…
- Art. 3nazionale e clausola della nazione piu' favorita (1) Ciascuna Parte Contraente accordera'…
- Art. 4per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano…
- Art. 5o esproprio (1) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle Parti…
- Art. 6di capitale profitti e proventi Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente effettui un pagamento ad un suo investitore in base…
- Art. 8relative ai trasferimenti (1) I trasferimenti di cui agli Articoli 6 e 7 dovranno essere…
- Art. 9regolamenti Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti o gli obblighi ai…
- Art. 10delle controversie fra investitori di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente (l)…
- Art. 11delle controversie fra le Parti Contraenti (1) Le controversie in merito…
- Art. 12di altre disposizioni (1) Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che…
- Art. 13fra Governi Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal…
- Art. 14e scadenza (1) Il presente Accordo dovra' essere ratificato - ed entrera' in vigore un…
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