[1]o esproprio

[2](1) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti godranno di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte Contraente. (2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati o sogaetti a qualsiasi altra misura il cui effetto sia equivalente all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale, contro adeguata ed effettiva indennita'. Detta indennita' dovra' essere equivalente al reale valore economico dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione effettiva o preannunciata di nazionalizzazione, esproprio o misura analoga sia stata annunciata o resa pubblica. L'indennita' dovra' essere corrisposta senza indebito ritardo e dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla base degli standard LIBOR fino alla data del pagamento; essa dovra' essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. Al momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misura analoga, ovvero in una fase precedente, saranno state adottate le opportune misure per la determinazione e la corresponsione di tale indennita'. (3) Gli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti godranno del trattamento della nazione piu' favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione alle questioni di cui al presente Articolo. (4) L'indennita' sara' considerata effettiva qualora sia stata corrisposta nella stessa valuta in cui l'investitore estero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta e' - o resta - convertibile o, altrimenti, in una qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. (5) L'indennita' sara' considerata tempestiva qualora sia corrisposta senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi. (6) Un cittadino o una impresa di una delle due Parti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato espropriato avra' diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di determinare se l'indennita' per detto esproprio sia conforme alle leggi ed ai regolamenti della Parte espropriante. (7) Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte per quel fine, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;331~accordo-art5 · fonte del testo

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