Nel caso in cui una Parte Contraente effettui un pagamento ad un suo investitore in base ad una garanzia da essa assunta in relazione ad un investimento da questi effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente, fatti salvi i diritti della prima Parte Contraente ai sensi dell'Articolo 11, dovra' riconoscere la cessione, sia in base alla legge che ad un negozio giuridico, di qualsiasi diritto o pretesa di detta persona fisica o giuridica alla prima Parte Contraente. L'altra Parte Contraente dovra' altresi' riconoscere la surroga della prima Parte Contraente in relazione ad ogni diritto o pretesa che quella Parte Contraente e' autorizzata a vantare nella stessa misura del suo dante causa. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati in virtu' di detti diritti oggetto della cessione, si applicheranno mutatis mutandis gli Articoli 4, 5 e 6.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;331~accordo-art7 · fonte del testo

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