[1]di altre disposizioni

[2](1) Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui sono firmatarie le Parti Contraenti, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori. (2) Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni ed accordi in materia di investimenti, sia piu' favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole. (3) Successivamente alla data in cui e' stato efettuato l'investimento, qualsiasi modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti o delle misure di politica economica che regolano, direttamente o indirettamente, gli investimenti non sara' applicata retroattivamente.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-11-03;331~accordo-art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari